FOCUS SUL MONOMANDATO: NESSUN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

Riproponiamo, dalla rubrica “L’angolo del legale” della Fnaarc nazionale, l’ultimo articolo dell’avvocato Agostino Petriello dal titolo “Il monomandato non presuppone alcun vincolo di subordinazione”.

Il monomandato, inteso quale contratto di agenzia che prevede l’obbligo a carico dell’agente di operare per conto di un solo preponente e non contemporaneamente per altri anche se non in concorrenza, non è regolato specificamente dalla Legge se non per l’ammontare massimo annuo dei contributi previdenziali da versare all’Enasarco.

Il codice civile, infatti, prevede solo il diritto di esclusiva (art. 1743) e la Direttiva Comunitaria 86/653 nulla dice in ordine al mandato, che rimane quindi una modalità di esecuzione del contratto di agenzia disciplinata solo dagli Accordi Economici Collettivi di natura privatistica.

Taluni vorrebbero far derivare dal solo vincolo di monomandatarietà la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a fronte del contratto di agenzia stipulato. Ciò non è possibile, perché il solo vincolo di monomandato non è sufficiente ad integrare tutti gli indici previsti dall’art. 2094 c.c. per aversi un rapporto di lavoro subordinato.

Non si può quindi da ciò far discendere la illegittimità e di conseguenza il divieto a livello generale del contratto di monomandato, perché ciò contrasterebbe con la libera iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Carta Costituzionale.

Evidenziamo ancora che la Direttiva Comunitaria non vieta la possibilità del monomandato, tant’è vero che l’HGB tedesco ancora oggi prevede la figura del monomandatario.

La nostra Corte di Cassazione è andata oltre, nel dichiarare la legittimità del monomandato, affermando (con le sentenze n. 4877 del 14/04/2000 e n. 14444 del 06.11.2000) addirittura che in presenza di un contratto plurimandatario, ove l’agente lavori effettivamente per una sola casa mandante, quel contratto va qualificato e disciplinato ai fini previdenziali e civilistici, ove applicabili gli Accordi Economici Collettivi, come se fosse un contratto di monomandato.

Anche i Giudici di legittimità, quindi, nel 2000, ben 14 anni dopo la Direttiva, hanno confermato piena validità ed efficacia giuridica alla materia che stiamo qui trattando.

Vi è ancora da dire che aumentano moltissimo gli agenti costituiti in forma societaria e quindi strutturati come vere e proprie aziende, rispetto ai quali non vi è assolutamente nulla di ostativo, neanche in via teorica, al monomandato. Sono questi gli agenti maggiormente ricercati dalle preponenti estere, che chiedono un rapporto di monomandato.

Questo infatti garantisce alla mandante un ausiliario concentrato nella zona affidatagli solo su un prodotto ed all’agente un conseguente incremento di affari e quindi delle provvigioni derivante da un impegno esclusivo.

Tutto ciò configura una libera espressione del mercato, che non contrasta con alcuna norma domestica o europea e quindi non si vede proprio la necessità di vietarla, assumendo a pretesto l’adempimento di una norma comunitaria peraltro emanata trent’anni fa senza che sia stato sollecitato un recepimento in tal senso.

 

Lisa Brigliadori About Lisa Brigliadori
Lisa Brigliadori, Diploma di ragioneria all’ I.T.C. Renato Serra di Cesena, dopo esperienze lavorative in aziende private ho conosciuto il mondo delle Associazioni di Categoria. Negli anni '90 feci le mie prime esperienze in associazione con un ruolo di consulente fiscale ed ora mi occupo invece del marketing e del sindacale. Devo dire che è un mondo veramente affascinante dove l’impresa è al centro di tutto, ogni scelta e ogni strategia devono essere sempre a supporto delle aziende, anima di un’economia che aimè ora è davvero in crisi. Sono mamma di uno splendido ragazzino, adoro camminare e stare all’aria aperta, mi rigenera.

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