CORONAVIRUS: Disposizioni DPCM 08.03.2020 per Agenti di Commercio

In relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 in materia Coronavirus e misure urgenti di contenimento del contagio ci preme chiarire quanto segue:
Le disposizioni di cui all’Articolo 1, comma1, lettera (a)  prevedono che, fra le misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 bisogna, fra l’altro, evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori elencati (*) nello stesso articolo, nonché all’interno dei medesimi territorisalvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Il successivo articolo 4 sanziona l’inosservanza alle condotte tutte indicate all’articolo 1 con l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale.

(*) Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,  Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

 

Ciò posto, per comprovare le esigenze lavorative ed evitare eventuali fraintendimenti con le forze dell’ordine, suggeriamo che l’agente di commercio porti con se:

– una visura camerale, quale documento che certifica l’attività di agente di commercio

SUPPORTATA DA

– una dichiarazione della casa mandante (Clicca qui per il fac-simile) da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza o una copia autentica registrata del contratto di agenzia

– come ulteriore accorgimento, non strettamente necessario, una agenda, anche elettronica, degli appuntamenti.

 

– Tale documentazione naturalmente va ad avvalorare l’autocertificazione di cui forniamo copia (CLICCA QUI PER SCARICARE MODULO).

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DPCM DEL 9 MARZO 2020

 

Sarà nostra premura fornirvi tempestivamente aggiornamenti rispetto ad eventuali ulteriori disposizioni o linee guida.

AGGIORNAMENTO DPCM 9 MARZO 2020:

Un aggiornamento alla luce del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 in materia Coronavirus e misure urgenti di contenimento del contagio.

Le disposizioni all’Articolo 1, comma 1, prevedono, fra le diverse misure,  di evitare su tutto il territorio Nazionale ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

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